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Sez. 3, Sentenza n. 5182 del 21/09/1988 (Rv. 459908 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE SCADUTO - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART. 55 DELLA PREDETTA LEGGE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459908-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - LEGGE COSIDDETTA SULLO EQUO CANONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE SCADUTO - SANATORIA - TERMINE DI GRAZIA PREVISTO DALL'ART. 55 DELLA PREDETTA LEGGE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INCLUSIONE.*

Le Disposizioni dell'art. 55, primo comma, della legge n. 392 del 1978 in tema di sanatoria in Sede giudiziale della morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri accessori, trovano applicazione, in Mancanza di espresse limitazioni risultanti dal dato normativo nonché di qualsivoglia incompatibilità di ordine logico, anche con riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo. (Conf 4799/86, mass n 447500; (Conf 2594/84, mass n 434612).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 55 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)