Sez. 1, Sentenza n. 11595 del 11/09/2001 (Rv. 549228 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'opposizione - Esclusione - Proponibilità di domande nuove nel corso del giudizio da parte dell'opponente - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si configura come l'atto introduttivo di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato dalla "causa petendi" fatta valere con l'opposizione; da ciò consegue che il giudice, salvo l'ipotesi di inesistenza, non ha il potere di rilevare d'ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto (quale, ad esempio, l'incompetenza ad emettere l'ordinanza - ingiunzione), nemmeno sotto il profilo della disapplicazione dl provvedimento stesso, e che l'opponente non può introdurre nel giudizio domande nuove.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)