Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21740 del 26/10/2015 (Rv. 636995 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno - Termini di decadenza ex art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema d'imposte sui redditi, il termine annuale di cui all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, per la presentazione della dichiarazione integrativa, finalizzata all'utilizzazione in compensazione del credito eventualmente risultante, così come non interferisce sul termine di decadenza previsto per l'istanza di rimborso di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, non esplica alcun effetto sul procedimento contenzioso instaurato dal contribuente per contestare la pretesa tributaria, in cui è ammessa l'emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore, di fatto e diritto, contenuto nella dichiarazione, atteso il diverso piano su cui operano le norme in materia di accertamento e riscossione rispetto a quelle che governano il processo tributario.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)