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Sez. 1, Sentenza n. 1241 del 07/09/1970 (Rv. 346902 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - VALUTAZIONE DEL REDDITO EFFETTUATA IN SEDE DI IMPOSTE ERARIALI - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE- OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346902-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE - VALUTAZIONE DEL REDDITO EFFETTUATA IN SEDE DI IMPOSTE ERARIALI - VINCOLATIVITA - ESCLUSIONE- OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE - SUSSISTENZA.*

Se il contribuente non puo pretendere che l'imponibile accertato per le imposte erariali sia automaticamente operativo ai fini dell'imposta di famiglia, egli ha pero il diritto di conoscere in base a quali elementi obiettivi sia stata elevata la misura dell'accertamento. (V 2147, 66, mass n 324183).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST., Legge 16/09/1960 num. 1014 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)