Sez. U, Sentenza n. 2147 del 02/08/1966 (Rv. 324183 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE- VALUTAZIONE DEL REDDITO EFFETTUATA IN SEDE DI IMPOSTA ERARIALE - AUTONOMIA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE - SUSSISTENZA.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI FAMIGLIA - VALUTAZIONE BASE IMPONIBILE- VALUTAZIONE DEL REDDITO EFFETTUATA IN SEDE DI IMPOSTA ERARIALE - AUTONOMIA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE - SUSSISTENZA.*
Per effetto del d.l. 8 marzo 1945, n.62, che ha abrogato l'art.119 T.U. 19 settembre 1931, n.1775, e dell'art.18 della l. n.1014 del 1960 che ha risolto i dubbi rappresentativi derivanti dalla cennata abrogazione, negli accertamenti per l'imposta di famiglia i comuni non sono piu vincolati ad attenersi alla valutazione dei redditi effettuata in Sede di imposta erariale, ma sono sempre tenuti all'osservanza dello art.117 del T.U. Per la finanza locale (richiamato dalla l. n.1014 del 1960) che consente il ricorso al metodo induttivo come mezzo sussidiario ed integrativo di quello analitico, ed hanno l'Obbligo di motivare adeguatamente le maggiorazioni sulla base dei criteri ed indici di agiatezza indicati dallo stesso art.117 dinanzi ricordato. La censurabilita dell'accertamento dell'imponibile e l'Obbligo di motivazione predetto si desumono, altresi, dal disposto degli artt. 23 e 25 della Costituzione, i quali pongono il principio generale che nessuna imposizione di Tributi puo essere meramente discrezionale, perche la relativa potesta deve essere sempre conferita e disciplinata dalla legge e, quindi, suscettibile, nell'Esercizio, di controllo giurisdizionale a tutela del contribuente. (Cfr. 294-65 - 2688-60 - 171-65 - 218-65 - 290-65 - 137-63).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Legge 16/09/1960 num. 1014 art. 18, Costituzione art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)