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Sez. 3, Sentenza n. 1165 del 16/02/1984 (Rv. 433300 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - RIPETIZIONE DEI CANONI PAGATI IN PIÙ DEL DOVUTO - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433300-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - RIPETIZIONE DEI CANONI PAGATI IN PIÙ DEL DOVUTO - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*

Ai sensi dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), spetta sempre alla cognizione del pretore - ove ecceda il limite di valore della Competenza del conciliatore - la domanda di ripetizione dei canoni pagati in più del dovuto, anche se si tratti di canoni corrisposti prima dell'entrata in vigore della citata legge. (V 5484/83, mass n 430418; (V 5461/83, mass n 430393; (V 5415/83, mass n 430339).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)