Sez. 3, Sentenza n. 1165 del 16/02/1984 (Rv. 433300 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - RIPETIZIONE DEI CANONI PAGATI IN PIÙ DEL DOVUTO - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - RIPETIZIONE DEI CANONI PAGATI IN PIÙ DEL DOVUTO - COMPETENZA DEL PRETORE - SUSSISTENZA.*
Ai sensi dell'art. 45 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), spetta sempre alla cognizione del pretore - ove ecceda il limite di valore della Competenza del conciliatore - la domanda di ripetizione dei canoni pagati in più del dovuto, anche se si tratti di canoni corrisposti prima dell'entrata in vigore della citata legge. (V 5484/83, mass n 430418; (V 5461/83, mass n 430393; (V 5415/83, mass n 430339).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)