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Sez. 3, Sentenza n. 4916 del 10/08/1988 (Rv. 459736 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MISURA DEL CANONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE O DEL CONCILIATORE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI CANONI RIMASTI INSOLUTI E DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DI SOMME PAGATE IN PIÙ PER PRETESI AUMENTI ILLEGITTIMI DEL CANONE.*
Stato
decisa il 1988-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459736-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MISURA DEL CANONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE O DEL CONCILIATORE - DOMANDA DI PAGAMENTO DI CANONI RIMASTI INSOLUTI E DOMANDA RICONVENZIONALE DI RESTITUZIONE DI SOMME PAGATE IN PIÙ PER PRETESI AUMENTI ILLEGITTIMI DEL CANONE.*

Prima dell'entrata in vigore della legge 30 luglio 1984 n. 399, che all'art. 6, punto 6, ha abrogato il secondo comma dell'art. 45 della legge n. 392 del 1978, le controversie concernenti la misura del canone di locazione di immobili urbani (comprese quelle relative alle cosiddette clausole ISTAT) - che, anteriormente alla legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), erano devolute alla cognizione esclusiva del pretore ai sensi degli artt. 29 della legge 23 maggio 1950 n. 253 e 10 della legge 26 novembre 1969 n. 833, quando si discuteva dell'applicabilità di norme vincolistiche - rientravano nella Competenza ratione materiae del pretore o del conciliatore (a seconda del valore), in base al citato secondo comma dell'art. 45, applicabile, in virtù del rinvio ad esso operato dal successivo art. 74, anche alle controversie sui canoni delle locazioni in corso al momento della entrata in vigore di questa legge, pure in relazione al periodo ad essa antecedente. Trattasi di Competenza funzionale ed inderogabile, che si estende alla domanda di pagamento di canoni rimasti insoluti ed alla riconvenzionale di restituzione delle somme pagate in più per (pretesi) aumenti illegittimi del canone, le quali, in quanto accessorie rispetto a quella principale (per manifesta priorità logica e giuridica) di Determinazione del canone, vanno devolute allo stesso giudice per ragioni di concentrazione e di economia processuale. (V 1457/85, mass n 439487; (V 2421/84, mass n 434454; (V 1165/84, mass n 433300; (V 2216/83, mass n 427065; (Conf 2428/88, mass n 458196; (Conf 5452/86, mass n 447974; (Conf 2152/86, mass n 445335; (Conf 867/86, mass n 444486; (Conf 5454/85, mass n 442658; (Conf 3816/85, mass n 441398; (Conf 5484/83, mass n 430418; (Conf 1931/83, mass n 426772; (Conf 353/83, mass n 425154).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 29, Legge 26/11/1969 num. 833 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 74 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)