Sez. 3, Sentenza n. 2152 del 26/03/1986 (Rv. 445335 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MISURA DEL CANONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE O DEL CONCILIATORE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEI CANONI INSOLUTI O DI RESTITUZIONE DEI CANONI EXTRA LEGALI - ESTENSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA MISURA DEL CANONE - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE O DEL CONCILIATORE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEI CANONI INSOLUTI O DI RESTITUZIONE DEI CANONI EXTRA LEGALI - ESTENSIONE.*
La Competenza del pretore o del conciliatore, stabilita dall'art. 45 della legge n. 392 del 1978 per quanto riguarda le controversie relative alla misura del canone (comprensivo degli oneri accessori), è inderogabile, per materia, e si estende alle domande di pagamento dei canoni rimasti insoluti ed alla domanda di restituzione delle somme pagate in più per illegittimi aumenti del canone, le quali - in quanto accessorie a quella principale (per manifesta priorità logica e giuridica) di Determinazione del canone - vanno devolute allo stesso giudice per ragioni di concentrazione ed economia processuale. (Conf 1165/84, mass n 433300; (Conf 5484/83, mass n 430418).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)