Sez. 3, Sentenza n. 42964 del 10/06/2015 Ud. (dep. 26/10/2015) Rv. 265157 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Nozione - Fatti commessi prima della l. n. 172 del 2012 - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di pornografia minorile, il carattere pedopornografico del "materiale prodotto" non presuppone necessariamente un'interazione consapevole fra l'autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la condanna, per fatti commessi prima della più rigorosa formulazione dell'art. 600 ter, ult. comma, cod. pen., da parte della l. n. 172 del 2012, di imputato colui che aveva ripreso, con una telecamera nascosta, immagini sessualmente allusive di minori intenti a cambiarsi e a farsi la doccia nello spogliatoio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4 com. 1 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)