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Sez. 3, Sentenza n. 10981 del 04/03/2010 Cc. (dep. 22/03/2010) Rv. 246351 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Reato - Configurabilità - Materiale pedopornografico - Individuazione - Riferimento alla Dec. quadro n. 2004//68/GAI - Necessità.
Stato
decisa il 2010-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246351-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Il delitto di pornografia minorile è configurabile esclusivamente nel caso in cui il "materiale pornografico", oggetto materiale della condotta criminosa prevista dall'art. 600 ter cod. pen., ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica. (In applicazione di tale principio, che si richiama alla nozione di "pedopornografia" di cui all'art. 1 della Decisione Quadro del Consiglio n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nella condotta di un soggetto che, trovandosi sulla spiaggia, si era limitato a fotografare insistentemente alcuni minori in costume da bagno, in assenza di esibizioni lascive o di atteggiamenti sessualmente allusivi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter, Cod. Pen. art. 600 ter com. 1, Cod. Pen. art. 600 ter com. 3, Legge 03/08/1998 num. 269 art. 3, Legge 11/03/2002 num. 46, Legge 06/02/2006 num. 38 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)