Sez. 3, Sentenza n. 5874 del 09/01/2013 Cc. (dep. 06/02/2013) Rv. 254420 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Pornografia minorile - Definizione - Modifica normativa - Ambito di applicabilità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
La modifica introdotta dall'art. 4, comma primo, lett. L), della legge 1 ottobre 2012, n. 172 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, approvata a Lanzarote il 25 ottobre 2007) al delitto di pornografia minorile (art. 600 ter cod. pen.), ai sensi della quale per l'integrazione del reato non è necessaria una esibizione lasciva degli organi genitali di soggetti minori di anni diciotto, ma è sufficiente una qualunque rappresentazione degli stessi organi per scopi sessuali, è applicabile solo alle condotte commesse successivamente all'entrata in vigore del mutamento normativo. (Fattispecie relativa a detenzione di materiale pedopornografico consistente in foto di glutei ed organi genitali di bambini ritratti in spiaggia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 600 ter, Legge 01/10/2012 num. 172 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)