diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5546 del 12/11/1985 (Rv. 442746 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442746-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - DIVIETO - LIMITI.*

A differenza delle preclusioni stabilite dagli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., le quali sono poste soltanto a tutela dello interesse privato delle parti, onde la tardività di una domanda nuova, proposta nel corso del giudizio di primo grado, è sanata dalla mancata opposizione o dall'accettazione, anche implicita, del contraddittorio ad opera della controparte, il divieto di mutamento del tema del dibattito, sancito, per le controversie di lavoro, del primo comma dell'art. 420, cod. proc. civ., non viene meno per il fatto della mancata opposizione della controparte alla tardiva formulazione della domanda nuova, essendo attribuito solo al giudice di autorizzare le parti a "modificare" le domande "se ricorrono gravi motivi". (V 6423/81, mass n 417236; (V 4869/79, mass n 401489).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)