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Sez. L, Sentenza n. 2841 del 09/05/1984 (Rv. 434884 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE ALLA RICHIESTA INIZIALE RIVOLTA ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434884-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE ALLA RICHIESTA INIZIALE RIVOLTA ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*

L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533 (che stabilisce la irrilevanza di vizi, preclusioni e decadenze verificatisi nelle procedure amministrative in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie) non estende il suo ambito di applicazione alle decadenze di carattere sostanziale comminate dalla legge per l'inosservanza del termine stabilito per la presentazione della domanda iniziale, per la prestazione previdenziale, all'istituto assicuratore. (Conf 3400/82, mass n 421377; (Conf 1046/82, mass n 418912; (Conf 6731/81, mass n 417613).*

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)