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Sez. L, Sentenza n. 3400 del 03/06/1982 (Rv. 421377 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE ALLA RICHIESTA INIZIALE RIVOLTA ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421377-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - DISCIPLINA EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE ALLA RICHIESTA INIZIALE RIVOLTA ALL'ISTITUTO ASSICURATORE - ESCLUSIONE.*

L'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533, nello stabilire la irrilevanza dei vizi, preclusioni e decadenze che si siano verificate nelle procedure amministrative riguardanti le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, non estende il suo ambito di applicazione alla richiesta iniziale rivolta all'istituto assicuratore (nella specie, la domanda del trattamento di disoccupazione in agricoltura, soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 7 del d.P.R. 24 ottobre 1955 n. 1323), in quanto tale norma presuppone l'esistenza di un conflitto in atto, costituito da una pretesa contestata dallo istituto e si riferisce quindi alle decadenze e preclusioni verificatesi nello svolgimento dei procedimenti contenziosi disciplinati dalle leggi speciali per comporre in Sede amministrativa le controversie suddette, mentre le normative dei termini della domanda iniziale operano sul piano sostanziale. (Conf 3641/81, mass n 414263; (Conf 655/81, mass n 411139; (Conf 4961/80, mass n 408838; (Conf 3225/80, mass n 407018).*

Riferimenti normativi: DPR 24/10/1955 num. 1323 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)