Sez. U, Ordinanza n. 7186 del 30/03/2011 (Rv. 616794 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Azione contro la discriminazione razziale - Posizione del soggetto tutelato - Diritto soggettivo assoluto - Configurabilità - Fondamento - Condotta lesiva posta in essere dalla P.A. - Inclusione - Preesistenza di posizioni di interesse legittimo - Irrilevanza - Decisione dell'amministrazione datrice di lavoro di escludere i cittadini extracomunitari dalle procedure di stabilizzazione perchè stranieri - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - Violazione del principio del giudice naturale - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
In tema di azione ai sensi dell'art. 44 del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), il legislatore, al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate discriminazioni per "ragioni di razza ed origine etnica", ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla P.A., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della P.A., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione". Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'azione promossa contro la decisione dell'amministrazione datrice di lavoro di escludere dalle procedure di stabilizzazione, previste dalla legge finanziaria del 2007, alcuni lavoratori extracomunitari perché privi della cittadinanza italiana, dovendosi ritenere che le questioni relative a dette procedure riguardino solo la fase successiva all'esercizio dell'azione antidiscriminatoria, restando esclusa ogni asserita violazione del principio del giudice naturale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 43 com. 2 lett. E, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 44 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 565 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)