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Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 31/08/2005 (Rv. 583037 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Cessione di crediti futuri - Opponibilità al fallimento - Condizioni - Anteriorità dei crediti, della loro esigibilità e della notificazione o accettazione della cessione rispetto al fallimento - Necessità.
Stato
decisa il 2005-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583037-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

La natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza e, anteriormente, il contratto, pur essendo perfetto, esplica efficacia meramente obbligatoria; pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914 n. 2 cod. civ., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265, Cod. Civ. art. 2914, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)