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Sez. 3, Sentenza n. 1165 del 15/02/1996 (Rv. 495857 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO | Titolo sequestrato dal giudice penale - Copia autentica ex art. 343 codice procedura penale abrogato - Efficacia di titolo esecutivo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495857-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO

La copia autentica di un titolo di credito sequestrato dal giudice penale, che sia stata rilasciata a norma dell'art. 343 dell'abrogato codice di procedura penale, tiene luogo a tutti gli effetti dell'originale e vale, quindi, al pari di quello, come titolo esecutivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 343 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)