Sez. 3, Sentenza n. 1165 del 15/02/1996 (Rv. 495857 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO | Titolo sequestrato dal giudice penale - Copia autentica ex art. 343 codice procedura penale abrogato - Efficacia di titolo esecutivo - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO
La copia autentica di un titolo di credito sequestrato dal giudice penale, che sia stata rilasciata a norma dell'art. 343 dell'abrogato codice di procedura penale, tiene luogo a tutti gli effetti dell'originale e vale, quindi, al pari di quello, come titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 343 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)