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Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 04/03/2010 (Rv. 611908 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE | Titoli sottoposti a sequestro penale - Esercizio dell'azione cartolare - Legittimazione - Possesso di copia autentica - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611908-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - IN GENERE

Nel caso di sequestro penale di cambiali, il possessore è legittimato all'esercizio dell'azione cambiaria anche in base alla copia autentica dei titoli, il cui rilascio, ai sensi dell'art. 258 cod. proc. pen., può aver luogo soltanto in favore di coloro che li detenevano legittimamente. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui il sequestro era stato effettuato presso la cancelleria del giudice civile, dove le cambiali erano state depositate dal portatore a sostegno di un ricorso per decreto ingiuntivo, ed il cancelliere ne aveva rilasciato copia autentica).

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 20, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)