Sez. 1, Ordinanza n. 9799 del 21/05/2004 (Rv. 573039 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Esperibilità - Presupposto - Sentenza non di merito - Estremi - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Ai fini dell'impugnabilità della sentenza con istanza di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza, per decisione sul merito si intende non soltanto una pronunzia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, bensì anche la risoluzione di questioni diverse da quella sulla competenza, siano esse di carattere processuale o sostanziale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento necessario di competenza avverso la sentenza che - in un giudizio di opposizione, ex art. 22, legge n. 689 del 1981, contro l'avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni per tassa automobilistica non rientrante "ratione temporis" nella disciplina della legge n. 448 del 2001, che ha devoluto la giurisdizione alle Commissioni Tributarie - aveva declinato la competenza territoriale ritenendo non applicabile alle controversie in materia tributaria il rito speciale della legge n. 689 cit., previsto per l'opposizione alle sanzioni amministrative e, di conseguenza, applicabili gli artt. 9 cod. proc. civ. e 7, R.D. n. 1611 del 1933 sul foro delle Amministrazioni dello Stato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2001 num. 448 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)