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Sez. L, Sentenza n. 2913 del 25/03/1987 (Rv. 452032 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - ATTO UNILATERALE RICETTIZIO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452032-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - ATTO UNILATERALE RICETTIZIO - EFFETTI.*

Le dimissioni del lavoratore che attuano un diritto potestativo di recesso, esercitabile senza limitazioni anche nell'ipotesi di rapporto assistito da stabilità, costituiscono non una proposta contrattuale che sollecita ed implica l'accettazione della controparte, bensì un atto unilaterale recettizio, idoneo, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, a determinare la risoluzione del rapporto dell'atto della sua presentazione. (V 2909/85, mass n 440600; (V 1027/85, mass n 439173; (V 5813/80, mass n 409637).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)