Sez. 1, Sentenza n. 2577 del 26/08/1971 (Rv. 353664 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - IN ORDINE AI RAPPORTI IN CORSO.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - IN ORDINE AI RAPPORTI IN CORSO.*
Il giudice deve in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, tener conto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimita costituzionale della norma di cui deve fare applicazione al rapporto sottoposto alla sua decisione. Infatti, la pronuncia di incostituzionalita, mentre lascia salvi tutti gli effetti prodottisi in modo definitivo ed irrevocabile in base alla norma dichiarata incostituzionale, spiega per contro la sua efficacia, sulle situazioni giuridiche non esaurite e percio suscettibili di essere diversamente regolate e rende la norma dichiarata incostituzionale inapplicabile a tutti i rapporti controversi in Sede giudiziaria, che non siano stati regolati con sentenza passata in giudicato o non siano divenuti altrimenti intangibili. (V 2275'69, mass n 341662' 582'69, mass n 338771.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)