Sez. 6, Sentenza n. 7280 del 26/01/1990 Ud. (dep. 24/05/1990) Rv. 184405 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO AMMISSIBILE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA REFORMATIO IN PEIUS.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO AMMISSIBILE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA REFORMATIO IN PEIUS.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di appello, riconosciuta ai sensi dell'art. 36, secondo comma cod. proc. pen. l'incompetenza per materia del primo giudice, annulli la sentenza di primo grado ed ordini la trasmissione degli Atti al pubblico ministero. Tale sentenza, infatti, può dar luogo, ex art. 190 cod. proc. pen., solo ad un conflitto di Competenza. (nella fattispecie questa Corte ha ritenuto, altresì, inconferente la violazione, dedotta dal ricorrente, del divieto della reformatio in peius di cui all'art. 515 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice d'appello si era limitato ad annullare per ragioni di Competenza la decisione del primo giudice senza aggravare la posizione dell'appellante dovendo il processo istaurarsi "ex novo"). (Conf mass n 177960; (Conf mass n 172232).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)