Sez. 1, Sentenza n. 2422 del 10/02/1986 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172232 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE: DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEJUS.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ORDINE DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE: DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEJUS.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di appello, riconosciuta ai sensi dell'art. 36, secondo comma cod. proc. pen. l'incompetenza per materia del primo giudice (nella specie per diversa definizione giuridica del fatto contestato), annulli la sentenza di primo grado ed ordini la trasmissione degli Atti al pubblico ministero. Infatti, l'art. 190 cod. proc. pen., esclude la ricorribilità delle sentenze relative alla Competenza, salvo il caso di pronuncia cosiddetta abnorme, sicché l'unico rimedio giuridico esperibile è quello del conflitto di Competenza. (la suprema Corte ha altresì ritenuto inconferente la violazione, dedotta dal ricorrente, del divieto della reformatio in pejus, di cui all'art. 515 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di appello aveva semplicemente annullato - per ragioni di Competenza - la decisione del primo giudice senza aggravare la posizione dell'appellante, dovendo il processo instaurarsi "ex novo"). (Conf mass n 170194).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)