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Sez. 5, Sentenza n. 7800 del 17/11/2011 Cc. (dep. 28/02/2012) Rv. 251716 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Procedimento di applicazione - Udienza in camera di consiglio - Richiesta di procedere in udienza pubblica - Obbligo di rinnovare la citazione con le modalità del rito dibattimentale - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251716-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In tema di misure di prevenzione, l'esercizio da parte del proposto del diritto allo svolgimento del procedimento applicativo in udienza pubblica, così come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 93 del 2010, non comporta, qualora la relativa richiesta sia stata proposta dopo la fissazione dell'udienza camerale, l'obbligo di rinnovare la citazione con le modalità del rito dibattimentale, ma soltanto quello di rendere pubblica l'udienza già fissata.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)