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Sez. 1, Sentenza n. 4557 del 16/05/1996 (Rv. 497645 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) | Consegna di cosa per la riparazione - Obbligo di custodia e di riconsegna - Sussistenza. .
Stato
decisa il 1996-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497645-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI)

Il contratto di prestazione d'opera contiene in sè, quando sia consegnata una qualunque cosa per la riparazione, le obbligazioni di custodia e di riconsegna, proprie del contratto di deposito, con il conseguente dovere della diligenza del buon padre di famiglia nella custodia della cosa affidata. Pertanto, in caso di consegna di una roulotte per l'esecuzione di alcuni lavori, non è necessario provare l'assunzione di uno specifico obbligo di custodia da parte del prestatore d'opera, costituendo tale obbligo un accessorio del contratto di prestazione d'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)