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Sez. L, Sentenza n. 4375 del 23/02/2010 (Rv. 613413 - 01)

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Discrezionalità - Mancato esercizio del relativo potere - Censurabilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613413-01

PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

Il rigetto da parte del giudice di merito dell'istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte (nella specie, buste paga del lavoratore relative a rapporto con un terzo) non è sindacabile in Cassazione, poiché, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative, la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)