Sez. L, Sentenza n. 24584 del 26/11/2007 (Rv. 600583 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Di dirigente - Immediatezza della contestazione e del tempestivo esercizio dell'azione disciplinare - Valutazione - Trasformazione di un ente pubblico in società per azioni - Conoscibilità dei fatti pregressi per effetto della mera successione di un organo all'altro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
II giudizio sulla immediatezza della contestazione, da valutare sempre in rapporto alla complessità dell'organizzazione aziendale ed al tempo necessario per gli accertamenti del caso, non può prescindere dal momento in cui il datore di lavoro sia venuto a conoscenza della riprovevole condotta del dirigente. Ciò, in caso di trasformazione di un ente pubblico in società per azioni, comporta che non può ritenersi irrilevante la nomina del consiglio di amministrazione della società, in sostituzione del precedente organo gestore dell'ente, e affermarsi la conoscibilità dei fatti pregressi per effetto della mera successione di un organo all'altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto il licenziamento del dirigente apicale privo di giusta causa o di giustificato motivo per la tardività con la quale erano stati contestati gli addebiti, sul presupposto dell'inapplicabilità art. 7 della legge n. 300 del 1970, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ritenendo irrilevante la circostanza che il consiglio di amministrazione della s.p.a., costituita dopo la trasformazione dell'Azienda consortile, insediatosi nell'autunno del 1999, fosse venuto a conoscenza dei fatti contestati "nell'ambito di una ricognizione contabile effettuata in occasione della redazione del bilancio 1999. La S.C. ha ritenuto la decisione priva di adeguata motivazione con riferimento alla tardività della contestazione effettuata con lettera del settembre 2000, con distacco temporale all'evidenza non eccessivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/03/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)