diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 22066 del 22/10/2007 (Rv. 599497 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione dell'addebito - Carattere relativo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599497-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Nel licenziamento per giusta causa la necessaria immediatezza della contestazione disciplinare rispetto ai fatti che lo giustificano va intesa in senso relativo e può, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione di tali fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di atti convergenti in un'unica condotta, ed implichi pertanto una valutazione globale ed unitaria, ovvero quando la complessità dell'organizzazione aziendale e della relativa scala gerarchica comportino la mancanza di un diretto contatto del dipendente con la persona titolare dell'organo abilitato ad esprimere la volontà imprenditoriale di recedere, sicché risultano ritardati i tempi di percezione e di accertamento dei fatti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tempestiva, ai fini del licenziamento per giusta causa, la contestazione disciplinare in data 10 gennaio 2001 dell'addebito, a carico di dipendente della società Telecom, di aver abusivamente utilizzato il telefono cellulare di servizio per telefonate di carattere privato per un importo pari a Euro novemila effettuate nel periodo gennaio/dicembre 2000, avendo tenuto conto della realtà imprenditoriale estremamente articolata dell'azienda datrice di lavoro, nel cui ambito la percezione di irregolarità quali quelle commesse dal lavoratore - oltretutto collocato ad un livello periferico dell'organizzazione produttiva - poteva essere concretamente ostacolata da vari fattori organizzativi e, segnatamente, da una serie di previsti passaggi e verifiche burocratico-amministrativi ai diversi livelli della scala gerarchica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)