Sez. L, Sentenza n. 18711 del 06/09/2007 (Rv. 599526 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Immediatezza della contestazione - Nozione - Valutazione del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente di datore di lavoro privato, il principio secondo il quale l'addebito deve essere contestato immediatamente va inteso in un'accezione relativa, compatibile con l'intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per il preciso accertamento delle infrazioni commesse dal prestatore. La valutazione dell'immediatezza della contestazione è rimessa alla valutazione del giudice di merito (il cui giudizio, insindacabile in sede di legittimità ove sia immune da vizi logici e sia adeguatamente motivato), il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili ed idonee. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto illegittima la sanzione disciplinare irrogata dopo che la contestazione era stata fatta a distanza di oltre un anno dall'accadimento dei fatti addebitati ed a distanza di quasi otto mesi dalla formale conoscenza di quei fatti da parte del datore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)