Sez. 1 - , Sentenza n. 22839 del 09/11/2016 (Rv. 642650 - 03)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA | Regione Sicilia - Servizio di trasporto dei diversamente abili - Correlazione dei costi alle distanze - Azione per riconoscimento di costi aggiuntivi - Esclusione - Impugnazione del bando di gara - Necessità - Fondamento.
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - ASSISTENZA E BENEFICENZA
In tema di trasporto di persone diversamente abili sul territorio della Regione Sicilia, per il perseguimento delle finalità di cui alle l.r. nn. 68 del 1981, 16 del 1986 e 33 del 1991, il vincolo posto dall'art. 13, comma 3, della citata l.r. n. 33 a favore dei concessionari del servizio, in base al quale «i costi sono correlati alle distanze da coprire per l'accesso degli handicappati ai centri di riabilitazione medesimi», doveva essere fatto valere non con l'azione proposta per il riconoscimento di costi aggiuntivi, ma attraverso l'impugnazione del bando di gara, pena la lesione del vincolo negoziale liberamente contratto, prevalendo su altre offerte da parte di altri enti propostisi come possibili concessionari dello stesso servizio.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 10/04/1981 num. 68, Legge Reg. Sicilia 28/03/1986 num. 16, Legge Reg. Sicilia 23/05/1991 num. 33 art. 13, Cod. Civ. art. 1339
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)