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Sez. 2, Sentenza n. 39258 del 11/06/2015 Ud. (dep. 29/09/2015) Rv. 264800 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Uso di impianti diversi da quelli presso la Procura - Decreto del pubblico ministero - Omessa motivazione sulle ragioni giustificative - Presupposti di fatto - Accertamento - Poteri del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264800-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati presso la procura rileva indipendentemente dalla motivazione del decreto emesso dal pubblico ministero e può essere autonomamente accertata "ex post", nei limiti in cui sia desumibile dagli elementi in atti. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni tra presenti, sulla scorta di una certificazione di cancelleria attestante che, negli uffici della procura, non vi era mai stata la disponibilità degli impianti necessari per l'esecuzione di tale specifica attività captativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)