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Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001) Rv. 220093 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni tra presenti - Utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica - Decreto motivato del P.M. sulla sussistenza delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati esterni - Necessità.
Stato
decisa il 2001-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220093-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, si applica anche alle intercettazioni tra presenti la disposizione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui è necessario, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni (art. 271, comma 1, stesso codice), il decreto motivato del P.M. perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)