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Sez. 6, Sentenza n. 31739 del 22/05/2003 Ud. (dep. 28/07/2003) Rv. 226202 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Applicabilità degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226202-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

In materia di intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria, né le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze "de relato" sulle dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (fattispecie nella quale erano state utilizzate le dichiarazioni rese nel corso di una conversazione intercettata da persona che successivamente aveva assunto la veste di imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)