Sez. 5, Sentenza n. 38413 del 07/02/2003 Ud. (dep. 09/10/2003) Rv. 227411 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Contenuto della conversazione intercettata - Dichiarazioni di valenza eteroaccusatoria - Natura di chiamata in correità - Esclusione - Applicabilità dei criteri valutativi di cui all'art. 192 comma terzo cod.proc.pen. - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
Le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)