Sez. L, Sentenza n. 6617 del 11/11/1986 (Rv. 448777 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - REQUISITI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE - MANCANZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ECCEZIONE RELATIVA - DECADENZA E DIVIETO DELLO JUS NOVORUM IN APPELLO - INAPPLICABILITÀ - POSSESSO DEI PREDETTI REQUISITI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - PRODUZIONE DEL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE DEL LAVORATORE AGRICOLO SUGLI ELENCHI NOMINATIVI - INSUFFICIENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - PENSIONE D'INVALIDITÀ - REQUISITI DI ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE - MANCANZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ECCEZIONE RELATIVA - DECADENZA E DIVIETO DELLO JUS NOVORUM IN APPELLO - INAPPLICABILITÀ - POSSESSO DEI PREDETTI REQUISITI - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - PRODUZIONE DEL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE DEL LAVORATORE AGRICOLO SUGLI ELENCHI NOMINATIVI - INSUFFICIENZA.*
In tema di pensione d'Invalidità, i requisiti di Assicurazione e contribuzione (prescritti dall'art. 9 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 218 e successive modificazioni) sono necessari - al pari della riduzione della capacità di guadagno nella misura prevista dalla legge - per il conseguimento del diritto alla pensione suddetta e quindi il difetto degli stessi è rilevabile d'ufficio e può formare oggetto di eccezione soltanto in senso improprio, come tale non soggetta alla decadenza (ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ.) ed al divieto dello jus novorum in appello (di cui all'art. 437 cod. proc. civ.), previsti per le eccezioni in senso proprio; mentre l'Onere di provare il possesso dei requisiti stessi grava -secondo la regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ. - su chi agisca per ottenere la pensione e - ove trattasi di lavoratori agricoli - non può ritenersi soddisfatto dalla mera produzione del certificato di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. (V 4157/84, mass n 436119; (V 6553/83, mass n 431265).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)