diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 24/03/1999 (Rv. 524488 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Azione di responsabilità promossa dai commissari contro gli amministratori ed i sindaci - Termini processuali - Sospensione feriale - Applicabilità - Fondamento - Assimilabilità dell'azione a quelle relative alle controversie individuali di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524488-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE

L'azione di responsabilità promossa dai commissari nei confronti degli amministratori e dei sindaci di un'impresa in amministrazione straordinaria (ex D.L. 26/79) introduce una controversia ordinaria, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 3 della legge 742/69 (a mente del quale sono escluse dalla sospensione nel periodo feriale le controversie individuali di lavoro), riferendosi tale norma alla natura della causa, e non già al rito da cui essa è disciplinata. Pur non potendosi, in via di ipotesi, escludere che il rapporto organo sociale - società sia idoneo, in concreto, ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 409, n. 3 cod. proc. civ., deve certamente negarsi che le azioni di responsabilità ex art. 2393 e 2394 cod. civ. possano essere assimilate, quanto all'oggetto, a quelle in tema di controversie individuali di lavoro (ovvero a quelle parificatele "ex lege"), con conseguente inapplicabilità, a tali azioni, della sospensione dei termini nel periodo feriale.

Riferimenti normativi: Legge 03/04/1979 num. 95 art. 3 com. 6, Legge Falliment. art. 206 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)