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Sez. L, Sentenza n. 6953 del 19/08/1987 (Rv. 455134 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO FRA SOCIETÀ E UN COMPONENTE DI DETTO CONSIGLIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PRESCRIZIONI PREVENTIVE E PROGRAMMATICHE E POTERE DI VIGILANZA EX ART. 2392 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455134-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO FRA SOCIETÀ E UN COMPONENTE DI DETTO CONSIGLIO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - PRESCRIZIONI PREVENTIVE E PROGRAMMATICHE E POTERE DI VIGILANZA EX ART. 2392 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Al fine della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato fra una società di capitali ed un componente del consiglio di amministrazione, con riguardo a mansioni che esorbitino dai suoi compiti di amministratore, il requisito della subordinazione postula che tali mansioni siano assoggettate al potere gerarchico della società, cioè a specifiche direttive impartite, di volta in volta, nel corso dell'espletamento delle relative prestazioni, e, pertanto, non può discendere da prescrizioni di tipo preventivo e meramente programmatico, né dal generico potere di vigilanza esercitato sul singolo amministratore a norma dell'art. 2392 secondo comma cod. civ.. (V 5888/84, mass n 437554; (V 6413/83, mass n 431153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)