Sez. L, Sentenza n. 6413 del 28/10/1983 (Rv. 431153 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL SOCIO - SOCIO MAGGIORITARIO DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO CON L'UNICO AZIONISTA, CON IL SOCIO SOVRANO, CON IL SOCIO "TIRANNO" O CON L'AMMINISTRATORE UNICO - CARATTERE SUBORDINATO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL SOCIO - SOCIO MAGGIORITARIO DI UNA SOCIETÀ DI CAPITALI - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - RAPPORTO CON L'UNICO AZIONISTA, CON IL SOCIO SOVRANO, CON IL SOCIO "TIRANNO" O CON L'AMMINISTRATORE UNICO - CARATTERE SUBORDINATO - ESCLUSIONE.*
La qualità di socio, anche maggioritario, di una società di capitali, non è di per sè di ostacolo alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra socio e società, quando in concreto possa ravvisarsi esistente un rapporto di subordinazione, almeno potenziale, tra il detto socio e l'organo societario preposto all'amministrazione. La configurabilità del rapporto di lavoro subordinato è, invece, da escludere sia con riferimento all'unico azionista - giacché la concentrazione delle proprietà delle azioni nelle mani di una sola persona esclude, nonostante la perdurante esistenza della società come distinto soggetto giuridico, l'effettiva soggezione dell'unico azionista alle direttive di un organo societario - sia con riferimento al "socio sovrano" o al "socio tiranno" (per tale intendendosi quel soggetto che abbia ridotto a suo strumento la società, usandone come di cosa propria senza peraltro spendere il proprio nome) sia, infine, con riferimento all'amministratore unico. (V 3707/82, mass n 421675; (V 4373/81, mass n 415067; (V 4779/79, mass n 401367; (V 2328/78, mass n 391730; (V 2360/77, mass n 386070; (V 181/75, mass n 373357; (V 105/72, mass n 355816; (V 3469/68, mass n 336610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2380
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)