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Sez. 2, Sentenza n. 2580 del 03/07/1975 (Rv. 376525 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376525-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO - CONDIZIONI.*

In materia di ermeneutica contrattuale, il ricorso alla valutazione del comportamento delle parti successivo alla stipulazione del negozio ha carattere sussidiario ed e, quindi, consentito solo nell'ipotesi in cui il giudice non possa ricostruire la comune volonta delle parti attraverso le espressioni del testo negoziale. (Conf 3685/74, mass n 372205; 974/71, mass n 350919; (Conf 1911/63, mass n 262930).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)