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Sez. 1, Sentenza n. 3298 del 17/11/1971 (Rv. 354779 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA REVOCAZIONE - FUNZIONE DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE - NATURA DI AZIONE RECUPERATORIA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1971-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354779-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA REVOCAZIONE - FUNZIONE DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE - NATURA DI AZIONE RECUPERATORIA - EFFETTI.*

L'Azione revocatoria fallimentare - al pari dell'Azione revocatoria ordinaria dalla quale si differenzia per alcune facilitazioni probatorie concesse al curatore del fallimento e consistenti in una serie di presunzioni, juris et de jure o juris tantum, in ordine all'esistenza dei presupposti - assolve la funzione di attuare la difesa dei creditori contro gli Atti compiuti dal debitore in frode delle loro ragioni, tendendo a reintegrare la garanzia patrimoniale, mediante la dichiarazione di inefficacia degli Atti dispositivi del proprio patrimonio posti in essere dal debitore. Conseguentemente, essa non e un'Azione di nullita o di annullamento o di risoluzione, ma un'Azione recuperatoria o restitutoria, nel senso, pero, che ha di mira non gia la restituzione al fallimento del bene oggetto dell'atto revocato, bensi il recupero dello stesso bene alla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendosi possibile, in seguito al vittorioso Esercizio di essa, l'esperimento dell'Azione esecutiva concorsuale, attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del fallito nei confronti della massa dei creditori e nei limiti del pregiudizio ad essi arrecato dall'atto revocato. (V 2121'67, mass n 329249).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)