Sez. 1, Sentenza n. 2121 del 09/08/1967 (Rv. 329249 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA REVOCAZIONE.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA REVOCAZIONE.*
L'Azione revocatoria fallimentare ha carattere restitutorio o recuperatorio ed il suo accoglimento importa, quindi, la reale restituzione al fallimento del bene oggetto del negozio revocato e, soltanto ove tale restituzione non sia materialmente possibile, la corresponsione del valore di esso. (Cfr. 841-59).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)