Sez. 3, Sentenza n. 3205 del 18/03/1995 (Rv. 491265 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Vizio di motivazione o falsa applicazione di norme di diritto - Differenze - Nozioni - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quale motivo di ricorso per cassazione (n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ.) ricorre quando si prospetta l'errata applicazione di una norma ad un fatto sulla cui fissazione non c'è discussione, mentre quello di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) si risolve in una doglianza che investe la ricostruzione della fattispecie concreta, addebitando a questa ricostruzione di essere stata effettuata in una massima la cui incongruità emerge dalla insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza. Pertanto, il vizio dell'incongruità della motivazione comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto, mentre quello sulla falsa applicazione della legge si risolve in un giudizio sul fatto contemplato dalla norma di diritto applicabile al caso concreto, in maniera tale che tra i due momenti non vi siano giustapposizioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)