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Sez. 5, Sentenza n. 2768 del 06/06/1997 Cc. (dep. 31/07/1997) Rv. 208363 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Omissione di una pronuncia prevista dalla legge in conseguenza di erronea interpretazione della norma - Emendabilità con la procedura di correzione - Esclusione - Fattispecie in tema di spese giudiziali.
Stato
decisa il 1997-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208363-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

In tema di correzione degli errori materiali, l'omissione di una statuizione prevista dalla legge che non discenda da una dimenticanza, ma sia ricollegabile a una determinata, anche se errata, interpretazione della norma, ha la stessa portata dell'errore positivo di interpretazione ed è emendabile soltanto con l'impugnazione e non con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non ammissibile la correzione, domandata dal pubblico ministero, di un'ordinanza di riesame che non aveva provveduto in ordine alle spese processuali, osservando che non di una dimenticanza si trattava bensì della consapevole adesione all'interpretazione che subordinava - prima del consolidarsi del contrario orientamento - il recupero delle spese alla definitiva soccombenza del soggetto interessato nel procedimento principale, sicché il pubblico ministero avrebbe dovuto far valere il vizio non in sede correttiva ma con l'impugnazione dell'originaria ordinanza)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 592

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)