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Sez. 2, Ordinanza n. 29749 del 16/06/2003 Cc. (dep. 16/07/2003) Rv. 226685 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Omessa condanna alle spese giudiziali sostenute dalla parte civile - Applicabilità della procedura di correzione - Esclusione - Applicazione della procedura di correzione di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226685-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE

Non può essere rimediata da un provvedimento di correzione di errore materiale, ai sensi degli artt. 130 e 547 cod. proc. pen., l'omessa pronuncia in ordine alla condanna delle spese giudiziali in relazione al rapporto civile tra le parti definito con sentenza, che costituisce omissione di carattere concettuale e sostanziale. Il vizio di omessa pronunzia sulle spese giudiziali è deducibile in cassazione come error in procedendo e, conseguentemente, per quanto concerne la sentenza di cassazione, data la sua inoppugnabilità, non è possibile alcun rimedio rispetto a quegli errori la cui correzione importerebbe necessariamente la modificazione essenziale del provvedimento. La sua configurazione come errore di diritto rende inapplicabile anche la procedura di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)