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Sez. 4, Sentenza n. 46559 del 05/10/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230400 - 01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Giudice pace - Sentenza incompetenza per materia - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230400-01

COMPETENZA (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE

La sentenza con la quale il Giudice di pace dichiara la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione giusta il disposto dell'art. 568, comma primo, cod. proc. pen. in forza del quale sono sempre soggette a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, le sentenze, con eccezione di quelle sulla competenza che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28. Pertanto, detta sentenza può dare luogo solo a conflitto ove il Tribunale, individuato dal Giudice di pace come competente, ritenesse di non dover condividere la tesi sostenuta dallo stesso Giudice di pace. Né, diversamente, potrebbe sostenersi la ricorribilità per cassazione della sentenza in questione sul rilievo che si tratterebbe di provvedimento "abnorme", non essendo invocabile la relativa nozione, in forza della quale deve definirsi abnorme (solo) l'atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi del procedimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)