Sez. 5, Sentenza n. 6366 del 18/10/2013 Cc. (dep. 10/02/2014) Rv. 258865 - 01
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza - Incompetenza per materia - Ricorribilità in cassazione - Esclusione.
COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE
La sentenza con la quale il Giudice di pace dichiari la propria incompetenza per materia e disponga trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica, sul rilievo della ritenuta competenza del Tribunale, non è impugnabile per cassazione, atteso il disposto dell'art. 568, comma primo, cod. proc. pen., e può dare luogo solo a conflitto di competenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)