Sez. 2, Sentenza n. 10169 del 14/10/1993 (Rv. 483954 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento | Vendita di cose mobili - Inadempimento del venditore - Procedura di acquisto in danno ex art. 1516 cod. civ. espletata dal compratore - Azione del medesimo per il recupero della differenza del prezzo - Determinazione del forum "destinatae solutionis" -
Competenza civile - Competenza per territorio - Diritti di obbligazione - Foro facoltativo - Luogo dell'adempimento
In tema di competenza territoriale, per obbligazione dedotta in giudizio, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi, in caso di inadempimento, quella originaria rimasta inadempiuta, non quella derivata e sostitutiva. Pertanto, in caso di vendita di cose mobili, qualora il compratore, dopo aver sperimentato la procedura di acquisto in danno ex art. 1516 cod. civ., agisca in giudizio per il pagamento della differenza di prezzo, deve farsi riferimento, per la determinazione del "forum destinatae solutionis", al luogo in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione di consegna della merce a termini del contratto di compravendita e non al luogo di adempimento dell'obbligazione risarcitoria ex art. 1516 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1516, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)