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Sez. U, Sentenza n. 8224 del 03/04/2007 (Rv. 596983 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Materia contrattuale - Criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995 - Applicabilità - Fattispecie relativa a corrispettivo di contratto di ormeggio - Luogo di esecuzione dell'obbligazione - Identificazione.
Stato
decisa il 2007-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596983-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, per la materia contrattuale, si identifica nel luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, da intendersi nel senso che è necessario individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento. Pertanto, qualora una società italiana agisca contro un cittadino straniero per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente da un contratto di ormeggio nel quale sia stato previsto un corrispettivo, ma non il luogo di pagamento, occorre far ricorso al criterio sussidiario di cui al comma 3 dell'art. 1182 cod. civ., relativo al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, avendo l'obbligazione per oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base ad elementi precostituiti dalle parti, ancorché si tratti di somma sostitutiva del corrispettivo convenuto, mentre si può far ricorso al criterio residuale di cui al comma 4 solo nel caso di mancata determinazione o indeterminabilità dell'obbligazione in danaro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 11/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5 n. 1, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)