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Sez. 3, Sentenza n. 4762 del 14/05/1999 (Rv. 526304 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Morte di una delle parti nel corso del giudizio - Litisconsorzio di ordine processuale tra gli eredi - Sussistenza - Onere della parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio.
Stato
decisa il 1999-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526304-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In caso di morte di una parte nel corso del giudizio tutti gli eredi assumono, a norma dell'art. 110 cod. proc. civ., la veste di litisconsorti necessari, sicché in caso di impugnazione proposta nei confronti di alcuni soltanto, il giudice, anche d'ufficio, deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, oltre che di provare i presupposti di fatto che giustificano l'integrazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)