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Sez. 3, Sentenza n. 6480 del 18/05/2000 (Rv. 536664 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Morte di una parte nel corso del giudizio - Litisconsorzio necessario processuale tra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze - Notificazione dell'impugnazione solo ad alcuni eredi - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità.
Stato
decisa il 2000-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536664-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; ne consegue che, notificato ritualmente il ricorso per cassazione ad alcuni degli eredi, la mancanza di valida notifica ad uno di essi non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma soltanto la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario destinatario di notificazione invalida.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)